In precedenza, abbiamo avuto modo di mettere in luce il contributo professionale, relazione ed umano che può essere portato in azienda da una persona diversamente abile, avendo cura di gestire le piccole necessità peculiari della persona stessa.
Oggi vogliamo dare maggiori informazioni alle aziende riguardo all’obbligatorietà delle assunzioni dei lavoratori diversamente abili: le aziende che assumono lavoratori diversamente abili beneficiano di vantaggi rilevanti. Vengono invece multate quelle aziende che non rispettano questa obbligatorietà.
I lavoratori diversamente abili rientrano nelle cosiddette “categorie protette” e sono tutelati dalla Legge 68/1999. Questa stessa legge fissa degli obblighi per le aziende, in relazione al numero di dipendenti in esse impiegati.
Le “categorie protette” tutelate dalla Legge 68/1999 comprendono:
- persone invalide con invalidità civile superiore al 45%;
• invalidi sul lavoro con invalidità superiore al 33%;
• invalidi di guerra e civili di guerra;
• persone non vedenti, con una vista pari o superiore a un decimo;
• persone sordomute;
oltre a vedove, orfani, profughi, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Obblighi delle aziende in materia di assunzione di persone appartenenti alle “categorie protette”
Le aziende che hanno al loro attivo almeno 15 dipendenti hanno l’obbligo di riservare alle categorie protette delle quote di assunzione, chiamate proprio “quote di riserva”. A fronte delle quote di riserva, le aziende possono beneficiare di incentivi, che agevolano questi tipi di assunzioni.
Le quote di riserva nelle aziende vengono determinate in base al numero di dipendenti assunti:
• assunzione di una persona appartenente alle categorie protette con un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 dipendenti;
• assunzione di due persone appartenente alle categorie protette per aziende con un numero di dipendenti compreso tra i 36 e i 50 dipendenti;
• assunzione del 7% di persone appartenenti alle categorie protette per aziende con più di 50 dipendenti.
Quali sono le agevolazioni per le aziende che assumono lavoratori appartenenti alle categorie protette?
Le aziende che assumono le categorie protette beneficiano di bonus e sgravi fiscali. Le agevolazioni vengono concesse dall’INPS alle aziende che ne fanno richiesta, sulla base dell’imponibile previdenziale.
L’imponibile previdenziale varia in base al grado di invalidità riconosciuto al dipendente dalla Commissione Medica e spetta per un numero di anni variabile, sempre a seconda della percentuale di invalidità del dipendente.
Le agevolazioni fiscali per le aziende che assumono persone disabili prevedono, al momento, uno sgravio di 5 anni:
• equivalente al 70% della retribuzione mensile imponibile per fini previdenziali in caso di assunzione di persone con ridotta capacità lavorativa superiore al 79%;
• equivalente al 35% della retribuzione mensile imponibile per fini previdenziali in caso di assunzione di persone con ridotta capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79%.
È invece previsto uno sgravio di 60 mesi pari al 70% della retribuzione mensile imponibile per le assunzioni di almeno 1 anno a tempo indeterminato/determinato in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica sopra al 45%.
Quali sono i diritti dei lavoratori appartenenti alle categorie protette in azienda?
Il lavoratore assunto con categoria protetta ha gli stessi diritti di tutti gli altri dipendenti, più alcuni diritti ad esso riservati.
Le Categorie Protette possono essere assunte con un contratto a tempo determinato o indeterminato e hanno diritto a percepire la stessa retribuzione degli altri lavoratori.
Le mansioni che sono chiamate a svolgere devono essere compatibili con lo stato di salute e, se necessario, devono essere riprogrammate in caso di aggravamento dello stato di salute o di impossibilità a svolgere la mansione per cui hanno lavorato fino a quel momento.
Se il datore di lavoro non riesce a ricollocare in azienda il dipendente con disabilità, hai il diritto di licenziarlo, anche per la sua stessa salute.
Per facilitare l’inserimento della persona con disabilità possono essere previsti dei periodi di prova, formazione, orientamento, sostegno e tutoraggio.
Anche per una categoria protetta, il periodo di prova serve a comprendere se è adatta alla mansione proposta. Quindi, nel caso in cui la persona non sia adatta, non deve essere necessariamente preparato un contratto di assunzione: l’azienda ha la facoltà di scegliere un altro lavoratore appartenente alle categorie protette per coprire la quota di riserva in azienda.
Vi sono inoltre altri diritti del lavoratore con disabilità, qualora titolare di Legge 104 articolo 3 comma 3 (portatore di handicap grave), che sono:
• fruizione di 3 giorni di permessi mensili retribuiti (vengono pagati dall’INPS, con anticipo in busta paga a carico dell’azienda) frazionabili anche a ore (2 ore al giorno se full time e 1 ora al giorno se part time);
• rifiuto del trasferimento;
• scelta della sede di lavoro più vicina;
• esonero dai turni di notte e dalla reperibilità.
Come e dove trovare una persona appartenente alle categorie protette per assumerla?
Si può assumere una categoria protetta in azienda mediante chiamata nominativa:
• consultando gli elenchi delle graduatorie provinciali;
• consultando gli elenchi dei centri per l’impiego;
• oppure affidandosi ai servizi ed alle società specializzate in somministrazione del lavoro.
Se l’azienda non assolve all’obbligo di assunzione tramite una delle modalità appena elencate, sarà il Centro per l’Impiego a inviare le unità mancanti, selezionandole dalle apposite liste di collocamento obbligatorio.
L’azienda ha l’obbligo di comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro, ogni anno ed entro il 31 gennaio, il numero totale dei dipendenti e i nominativi di quelli computabili nelle quote di riserva. L’azienda non può decidere di non assumere lavoratori dalle categorie protette.
Cosa rischia l’azienda che non assolve l’obbligo di assunzione di Categorie Protette?
Se l’azienda non assolve l’obbligo di assunzione delle categorie protette, subirà una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo per l’assunzione.
Il calcolo dei giorni viene fatto a partire da quello in cui è stato sottoscritto il contratto con il dipendente che ha permesso di raggiungere il numero sufficiente per occupare in azienda anche una persona inserita nelle categorie protette.
A cura di Claudia L.Pallanca
Fonti: Ministero del Lavoro – Unione Invalidi Civili