Arrivati a fine anno, con l’obiettivo di riassumere le principali norme di riferimento e valorizzare gli stanziamenti per il 2023 messi a punto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sintetizziamo i punti fondamentali.
La normativa di riferimento in vigore:
- la Legge no.68 del 12 marzo 1999 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- il Decreto del Presidente della Repubblica no.333 del 10 ottobre 2000 – Regolamento di esecuzione per l’attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 6
Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – modalità, incentivi e fondi attualmente disponibili per le assunzioni:
La legge no.68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. In seguito, il D.Lgs. no 151 del 14 settembre 2015 ha modificato profondamente la disciplina degli incentivi alle assunzioni dei lavoratori disabili e, quindi, il funzionamento del relativo Fondo. È stato, difatti, superato il sistema che prevedeva il riparto annuale dello Stato alle Regioni e la successiva erogazione dalle Regioni ai datori di lavoro, sulla base delle assunzioni effettuate l’anno precedente.
Dal 1° gennaio 2016, le risorse del Fondo finanziano la corresponsione da parte dell’INPS degli incentivi ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità, nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’incentivo viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall’INPS ed è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, per un periodo di 36 mesi nella misura del:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
L’incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%:
- per un periodo di 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
L’incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, procedono all’assunzione di lavoratori disabili.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023 e sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione “Normativa” il decreto interministeriale del 17 novembre 2023 relativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono stati attribuiti all’INPS 53.640.879 euro, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per le assunzioni relative all’anno 2023, che vanno a incrementare le risorse già previste per l’annualità 2023 dall’originario decreto interministeriale 24 febbraio 2016, pari a 20.000.000 di euro, nonché quelle previste dal DPCM 21 novembre 2019, pari a euro 1.915.742. In forza dell’art. 13, comma 4, della legge n. 68/99, a valere sulle risorse del Fondo – per l’anno finanziario 2023- e nei limiti del 3% delle risorse complessive statali, sono finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità per un importo pari ad euro 2.106.772. Le sperimentazioni riguarderanno in particolare attività di formazione e di riqualificazione professionale nelle competenze digitali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di Linee guida da adottare, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Di conseguenza, per l’annualità 2023, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 dispone complessivamente di euro 77.663.393.
A cura di Claudia Pallanca