Oggi scopriamo insieme quali lavorati rientrano nelle categorie protette, una domanda molto frequente a cui oggi dareo risposta.
L’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 individua le categorie di lavoratori cosiddette «protette», ossia la cui assunzione è obbligatoria per i datori di lavoro che superano determinati requisiti dimensionali.
- Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile.
- Persone la cui capacità di lavoro, in occupazione confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
- Persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Inail.
- Non vedenti o sordomute, si intendono per “non vedenti” coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono “sordomuti” coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
- Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- Persone invalide perché vittime di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti.
(di Marissa Trimarchi)
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